Carta dei servizi

Presentazione del Servizio di Protezione Civile

Cenni storici
Il concetto di protezione civile – come espressione di solidarietà, spirito di collaborazione e senso civico - ha radici lontane. La storia racconta di organizzazioni solidaristiche e di volontariato impegnate a portare aiuto in occasione di grandi emergenze già con gli ordini religiosi medievali e con le prime strutture laiche, come le Misericordie nate a Firenze tra il ‘200 e il ‘300 o i Vigili del Fuoco presenti da secoli nelle valli alpine.
Gennaio 1900 - L’Italia unita: i primi interventi normativi
Prima dell’Unità d’Italia l’organizzazione dei soccorsi è differenziata stato per stato. In occasione di grandi emergenze (terremoto della Val di Noto - 1693, terremoto in Calabria - 1783) le autorità centrali nominano un commissario con poteri eccezionali. A livello legislativo, esistono già delle norme antisismiche nello Stato Pontifico, nel Regno delle Due Sicilie e nel Ducato di Mantova, dove viene progettata la prima casa antisismica del mondo occidentale, ad opera di Pirro Logorio. Aggirandosi tra le rovine di Ferrara, colpita dal terremoto nel 1570, l’architetto è il primo rendersi conto di quanto sia importante costruire edifici solidi e ad affrontare il tema della sicurezza abitativa.
Settembre 1919 - La prima normativa organica: l’accentramento
La prima legge sul soccorso è il Rdl n. 1915 del 2 settembre 1919, che dà un primo assetto normativo ai servizi del pronto soccorso in caso di calamità naturali, anche se limitato ai soli terremoti. Il Ministero dei Lavori Pubblici è l’autorità responsabile della direzione e del coordinamento dei soccorsi, da cui dipendono tutte le autorità civili, militari e locali.
Febbraio 1992 - La legge 225/92: nasce il Servizio Nazionale
Nel 1981 il regolamento d’esecuzione della legge n. 996 del 1970 individua per la prima volta gli organi ordinari (Ministro dell’Interno, Prefetto, Commissario di Governo nella Regione, Sindaco) e straordinari di protezione civile (Commissario straordinario), e ne disciplina le rispettive competenze.
La protezione civile viene definita compito primario dello Stato. Si comincia a parlare di prevenzione degli eventi calamitosi, attraverso l’individuazione e lo studio delle loro cause. Sono gli organi statali - Prefetto e Commissario di governo – a svolgere il ruolo più importante nella gestione dell’emergenza.
Marzo 1998 - Il decreto Bassanini e la riforma del Titolo V: il decentramento
A partire dai primi anni ’90 la domanda regionalista/federalista condiziona e orienta il dibattito politico. In risposta a questa domanda, governo, parlamento e quasi tutte le forze politiche concordano in un consistente trasferimento di competenze dal centro alla periferia, sulla base dei principi di “sussidiarietà” e “integrazione”, in modo da avvicinare la soluzione dei problemi ai cittadini e ai 24 rappresentanti dei cittadini. Di conseguenza alcune importanti funzioni statali passano alle Regioni e agli enti locali e funzioni regionali passano agli enti locali.
Novembre 2001 - Dalla 401/2001 alla 152/2005: i grandi eventi e le emergenze all'estero
Con la legge n. 401 del 2001 le competenze dello Stato in materia di protezione civile vengono ricondotte in capo al Presidente del Consiglio, la neonata Agenzia di Protezione Civile viene abolita e il Dipartimento della Protezione Civile viene ripristinato, nell’ambito della Presidenza del Consiglio. I compiti del Presidente del Consiglio corrispondono a quelli già individuati dalla legge 225/92 e dal D.lgs. 112/98.
Luglio 2012 - La legge 100/2012: la riforma del Servizio Nazionale
A vent’anni dalla sua nascita il Servizio Nazionale della Protezione Civile viene riformato. Il decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito nella legge n. 100 del 12 luglio 2012 modifica e integra la legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio. Le attività della Protezione Civile vengono ricondotte al nucleo originario di competenze definito dalla legge 225/1992, dirette principalmente a fronteggiare le calamità e a rendere più incisivi gli interventi nella gestione delle emergenze. Viene ribadito il ruolo di indirizzo e coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile delle attività delle diverse componenti e strutture operative del Servizio Nazionale.
Gennaio 2018 - La legge 100/2012: il Codice di Protezione Civile
Dal 2 gennaio 2018, il Servizio Nazionale è disciplinato dal Codice della Protezione Civile (Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018), con il quale è riformata tutta la normativa in materia.

Compiti attuali più importanti

Attualmente, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 del Codice di Protezione Civile e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:
a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;
d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;
e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2 del Codice di Protezione Civile.

Previsione e prevenzione dei rischi, gestione e superamento dell'emergenza sono le attività di protezione civile individuate fin dalla prima legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio Nazionale e successivamente rafforzate dal Dlgs 1/2018. Obiettivi principali di queste attività sono volti a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo. Questa rete di competenze trova il suo punto di raccordo nelle funzioni di indirizzo e coordinamento affidate al  Presidente del Consiglio dei Ministri, che le esercita avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile.
Le attività di previsione giocano un ruolo fondamentale sia per l’allertamento, sia per la pianificazione di protezione civile. Sono svolte con il concorso di soggetti scientifici, tecnici e amministrativi competenti con l’obiettivo di identificare e studiare gli scenari di rischio e, quando possibile, di preannunciare, monitorare, sorvegliare e vigilare gli eventi e i livelli di rischio attesi.
La prevenzione consiste nell'insieme delle attività, strutturali e non strutturali, mirate a evitare o a ridurre i possibili danni in caso di calamità.
La prevenzione non strutturale di protezione civile comprende le attività di allertamento (finalizzate a preannunciare – se possibile – e a monitorare gli eventi e l’evoluzione degli scenari di rischio) la pianificazione di protezione civile e la formazione degli operatori del sistema. Sono importanti attività di prevenzione non strutturale anche l'informazione alla popolazione, la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, l'applicazione e l'aggiornamento della normativa di settore, la promozione e l'organizzazione di esercitazioni a ogni livello territoriale.
Esercitazioni di protezione civile
L’esercitazione di protezione civile è un importante strumento di prevenzione e di verifica dei piani di emergenza, con l’obiettivo di testare il modello di intervento, di aggiornare le conoscenze del territorio e l’adeguatezza delle risorse. Ha inoltre lo scopo di preparare i soggetti interessati alla gestione dell’emergenza e la popolazione, ai corretti comportamenti da adottare.
La circolare del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 maggio 2010 fornisce i criteri per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività addestrative individuate in due tipologie: le esercitazioni di protezione civile e le prove di soccorso.
Le prime prevedono il concorso di diverse Strutture operative e Componenti del Servizio Nazionale, la partecipazione di enti e amministrazioni che, a vario titolo e attivate secondo procedura standardizzata attraverso la rete dei centri operativi, concorrono alla gestione di un’emergenza reale.
Le esercitazioni possono svolgersi a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.
Per le esercitazioni nazionali, la programmazione e l’organizzazione spetta al Dipartimento della Protezione Civile in accordo con le Regioni o le Province Autonome in cui si svolgono. Quelle classificate come regionali o locali, invece, sono promosse dalle Regioni o Province Autonome, dalle Prefetture Uffici Territoriali di Governo, dagli enti locali o da qualunque altra amministrazione del Servizio nazionale della protezione civile, relativamente ai piani di rispettiva competenza.
Gli elementi fondamentali utili alla programmazione di un’esercitazione sono contenuti nel “documento di impianto dell’esercitazione” – condiviso con tutte le amministrazioni partecipanti – che individua, tra l’altro, l’ambito territoriale e lo scenario di rischio di riferimento, il sistema di coordinamento, gli obiettivi e la strategia di intervento e le modalità di coinvolgimento della popolazione.
Un'ulteriore classificazione delle attività individua "l’esercitazione per posti di comando" (table-top) con l’attivazione dei centri operativi e della rete delle telecomunicazioni, e "l’esercitazione a scala reale" (full-scale) con azioni sul territorio e possibile coinvolgimento della popolazione.
Le prove di soccorso, invece, possono essere svolte da ciascuna delle Strutture operative e hanno lo scopo di verificare la capacità di intervento con le proprie risorse per lo svolgimento delle attività di competenza.

Le attività di prevenzione strutturale di protezione civile contemplano, invece, la partecipazione alla stesura di linee di indirizzo per la prevenzione strutturale dei rischi; il concorso alla programmazione degli interventi di mitigazione dei rischi; la realizzazione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in caso di emergenza.

Il servizio di Protezione Civile del Comune di Firenze

Gli enti locali sono componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile – definito dal D.lgs.1/2018 di pubblica utilità - e provvedono all’attuazione delle attività sopra descritte. Nello specifico, i compiti prioritari del Servizio di Protezione Civile del Comune di Firenze, oltre che nella gestione delle attività di previsione, di prevenzione, di emergenza e di superamento dell’emergenza, consistono nella stesura e nell’aggiornamento costante del piano comunale di protezione civile. Inoltre, il Servizio realizza attività volte ad aumentare la cultura di protezione civile nella popolazione con particolare riferimento ai rischi del territorio, analizzati nel Piano Comunale di Protezione Civile, aumentando così la resilienza della Città di Firenze. A tale scopo vengono realizzati momenti formativi nelle scuole, di contatto diretto con i cittadini durante gli eventi organizzati nei quartieri, la presentazione e la distribuzione di materiale informativo, l’organizzazione di esercitazioni e vengono utilizzati i social media e, in generale, tutte le forme di comunicazione, compreso il sistema di allertamento telefonico (attraverso chiamate vocali) della popolazione in caso di emergenza prevista o in corso. Tale servizio è fruibile da tutti i cittadini (residenti e non) titolari di un’utenza pubblica, come risultante dalle pagine bianche e da tutti coloro che ne abbiano fatta richiesta comunicando il numero mobile. In ogni momento il cittadino può ritirare la propria adesione a tale servizio.
In caso di eventi emergenziali per i quali venga attivato il Centro Operativo Comunale, se viene  ravvisata la necessità di fornire assistenza alla popolazione, la stessa sarà erogata nei luoghi, nei tempi e nei modi previsti dal Piano di Protezione Civile e dalle relative procedure. La Sala Operativa Comunale di Protezione Civile è a disposizione dei cittadini che abbiano necessità di informazioni, in particolar modo durante gli eventi emergenziali, ed è contattabile al numero breve 055/7890, 24h su 24.

Finalità e utenti destinatari: è compito prioritario del Servizio di Protezione Civile la tutela della vita, dei beni, degli insediamenti, degli animali e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni causati da calamità naturali o dall’attività dell’uomo. L’attività del Servizio è rivolta a tutta la popolazione che si trova nel territorio comunale fiorentino.
Dove rivolgersi: presso gli Uffici del Servizio di Protezione Civile posti in Firenze – Via dell’Olmatello n. 25.
Orari: Il Servizio Protezione Civile è attivo 24 ore su 24. Gli Uffici sono aperti dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 19.30. Per le emergenze che si dovessero verificare fuori dagli orari e dai giorni indicati (domenica e festivi), è possibile contattare l’operatore reperibile al nr. 055/7890

Struttura del Servizio di Protezione Civile

Direttrice Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile

  • Dirigente Protezione Civile
    • P.O. Protezione Civile

Standard di Qualità

Ricevimento e gestione segnalazioni di emergenza

  • Percentuale di segnalazioni gestite -> 100%

Informative ai cittadini per allerte meteo

  • Percentuale informative effettuate per allerta -> 100%

Gestione pratiche relative a contributi post emergenza

  • Percentuale pratiche gestite (indipendentemente dall’esito dell’istruttoria) -> 100%

Rapporti con il Cittadino

A) ACCESSIBILITA’, SCHEDE DI SALA OPERATIVA, BANDI E MODULISTICA
PER RICHIESTA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FRONTE DI EVENTI
CALAMITOSI

L’accesso agli atti avviene ove possibile, in tempo immediato e comunque entro 30 gg dalla presentazione  dell’istanza.
B) RECLAMI
I cittadini hanno diritto di formulare richieste, proposte, segnalazioni e osservazioni, nonché reclami per inadempienze rispetto agli impegni assunti con la presente Carta dei Servizi. Il Servizio di Protezione Civile ha l’obbligo di rispondere entro un tempo massimo di 10 giorni. Qualora sia necessario un tempo maggiore per la complessità della segnalazione il Servizio, nel suddetto termine, procederà a rispondere all’utente indicando lo stato di avanzamento della pratica e il relativo Responsabile.
C) SEDI, ORARI CONTATTI E INFORMAZIONI:
Firenze – Via dell’Olmatello n. 25
Il Servizio Protezione Civile è attivo 24 ore su 24. Gli Uffici sono aperti dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 19.30.
Per le emergenze che si dovessero verificare fuori dagli orari e dai giorni indicati (domenica e festivi), è possibile contattare l’operatore reperibile al nr. 055/7890.

INFORMAZIONI:
05579711 centralino
0557890 Sala Operativa Comunale
Mail: protezionecivile@comune.fi.it
PEC: protezionecivile@pec.comune.fi.it

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